Il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9990706] ha ammonito una società che erogava servizi di videosorveglianza per conto di un Comune, in quanto la stessa avrebbe violato gli artt. 28, parr. 3 e 9, e 32 del Regolamento.
In questo caso la sanzione erogata dal Garante è veramente di poco rilievo, ma ha avuto grande impatto nei confronti sia del Comune che dell’Azienda erogatrice dei servizi, in quanto sono stati soggetti a controlli e hanno dovuto sostenere delle spese per la gestione della segnalazione, e infine hanno creato un precedente.
La sanzione è stata irrilevante perché il Garante ha tenuto in considerazione questi fattori: non vi era monitoraggio sistematico dell’area sottoposta al controllo e le immagini registrate, fino alla segnalazione, non erano state mai visionate e utilizzate in conseguenza di eventi rilevanti per la sicurezza degli impianti e degli utenti; la nomina ex art. 28 tra il Comune e l’Azienda era presente ma non era solo firmata da quest’ultima; sebbene i filmati venissero salvati su una memoria rimovibile, senza l’adozione di tecniche di cifratura, si è tenuto conto dell’occasionalità e della brevità delle registrazioni effettuate (durata massima di quindici secondi); nonché della circostanza che le stesse riprendevano aree pubbliche e che pertanto la probabilità che avvenissero tentativi di rimozione non autorizzata, che avrebbero comportato complesse attività di manomissione dei sistemi, non era alta; la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati; l’Azienda ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria essendosi, altresì, attivata, assieme al Comune, per porre fine alla violazione (l’Ente, a seguito della prima richiesta d’informazioni dell’Autorità, ha chiesto all’azienda di “apporre, cautelativamente, un cartello/informativa breve sulla videosorveglianza nelle vicinanze delle tre Stazioni Ecologiche […], nonché un’informativa estesa sul Vostro sito istituzionale”, nonché successivamente è stato chiesto all’Azienda di “interrompere, cautelativamente, ogni trattamento riguardante la videosorveglianza e lo smontaggio di tutti i sistemi di ripresa ivi allocati”); non vi erano state precedenti violazioni.
Sapete tutto questo da dove è partito? Dal semplice fatto che vicino a delle stazioni ecologiche, (solo tre), installate presso il Comune, era stato installato un impianto di videosorveglianza per gestire eventuali manomissioni o danneggiamenti delle stazioni ecologiche, ed un semplice utente ha invece segnalato all’Autorità Garante che non era stata apposta l’informativa e che quindi non era a conoscenza di come venissero trattate le sue immagini quando il sistema rilevava la sua vicinanza alla stazione ecologica.
Pensate che è successo solo tutto questo per una semplice dimenticanza di apposizione di una informativa in area pubblica. E se dovesse succedere presso le vostre aziende, dove il rischio è molto più alto, in quanto il dipendente potrebbe asserire che vi sia un monitoraggio dell’attività lavorativa dello stesso, cosa potrebbe accadere? Di certo, la sanzione non sarebbe solo un ammonimento, in quanto prevede la registrazione di una categoria ben delimitata di soggetti, in un’area privata, dove il lavoratore è “la parte debole” del rapporto, ed infine questo avrebbe rilievi anche civilistici, se preventivamente non si fosse ottenuta l’autorizzazione, tramite ITL o sindacati, alla installazione dell’impianto stesso. Inoltre è sempre bene accertarsi, in caso di gestione dell’impianto a terzi, di come avvenga tutto il processo di raccolta, utilizzo e archiviazione delle immagini, poiché il Titolare risponde sempre anche per inadempimenti del suo Responsabile.
Dott.ssa Luciana Conese e Avv. Clementina Baroni
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