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Nella gestione delle risorse umane, il curriculum vitae è uno strumento fondamentale per valutare le competenze e l’esperienza dei candidati. Tuttavia, essendo un documento che contiene dati personali, è essenziale trattarlo in modo corretto e lecito, in conformità con le normative sulla privacy.

Il curriculum vitae e la privacy

Il curriculum vitae è un documento che contiene dati personali e che va trattato correttamente e in modo lecito.

Se il curriculum contiene la dichiarazione “autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del gdpr” posso dormire sonni tranquilli o devo comunque fare qualcosa?

Attenzione perché la normativa è cambiata e ora la vediamo insieme.

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 101/2018

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, emesso successivamente all’entrata in vigore del GDPR, ha introdotto nel Codice della privacy l’art. 111-bis, che riporta le “informazioni in caso di ricezione di curriculum”.

In questo articolo si specifica che, qualora vengano ricevuti dei curricula spontaneamente trasmessi al fine dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) devono essere fornite dal datore di lavoro al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del CV.

Ecco la prima informazione UTILE!

Cosa fare quando si riceve un curriculum?

Non sarà dunque necessario l’inoltro “automatico” di un’informativa ad ogni ricezione di curriculum.

L’informativa la renderò al primo contatto utile appunto, per esempio al colloquio, in un successivo scambio di mail ecc.

L’informativa dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 GDPR, tra cui: le modalità di trattamento dei dati personali, eventuali destinatari o categorie di destinatari (es. agenzie/società specializzate nella selezione del personale), il periodo di conservazione dei dati personali e le informazioni relative all’esercizio dei diritti degli interessati, nonché ogni altra informazione prevista nell’articolo indicato.

Il consenso non è più necessario

Inoltre, ai sensi dell’art. 111-bis del novellato Codice Privacy, il consenso non sarà più dovuto nel caso in cui il trattamento sia necessario all’esecuzione di misure contrattuali/precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b).

Cosa significa questo? Che la dicitura riportata sotto ai curriculum attuali (praticamente tutti!!) con la dicitura “acconsento al trattamento dei miei dati personali” non vale assolutamente NULLA!!

Sarà il titolare del trattamento, in un’ottica di accountability, a fornire l’informativa e a trattare i dati conformemente al GDPR.

Come gestire correttamente i curriculum nella tua azienda?

E tu sei sicuro di gestire correttamente i curriculum che prevengono alla tua azienda?

Se non lo sei CONTATTACI. Ricorda prevenire è meglio che prendere delle sanzioni.

In sintesi, il trattamento dei curriculum vitae richiede attenzione e conformità alle normative sulla privacy. La semplice dicitura “acconsento al trattamento dei miei dati personali” non è più necessaria. È responsabilità del titolare del trattamento fornire un’adeguata informativa e gestire i dati in linea con il GDPR.

Se hai dubbi sulla corretta gestione dei curriculum nella tua azienda, contattaci. Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti per garantire la conformità alle normative e prevenire eventuali sanzioni. Ricorda, prevenire è sempre meglio che curare!

 

Avv. Clementina Baroni

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