Il decreto legge n. 172 del 26 Novembre 2021, rubricato Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha previsto una serie di importanti novità:
In particolare, la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) non ha più una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario di nove mesi; e sempre di nove mesi sarà la durata della terza dose a decorrere dalla medesima somministrazione.
Vengono in generale intensificati i controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolgono Prefetto territorialmente competente e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, attraverso l’adozione di un piano per l’effettuazione costante di verifiche, anche a campione.
Viene previsto un obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale nonché, attraverso la modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e importanti novità circa gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario anche in relazione alle dosi di richiamo.
Ed è proprio sulla disciplina a dettata per i sanitari che ci si vuole soffermare.
L’obbligo vaccinale per questa categoria di lavoratori era stato disciplinato inizialmente dal decreto legge n. 44 del 01-04-2021(convertito poi nella Legge n. 76 del 28-05-2021) ed era limitato agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. Nella nuova formulazione è scomparso il riferimento alle strutture soprelencate e così facendo il legislatore ha inteso ampliare la platea indistintamente a tutti i sanitari.
Dunque, questi soggetti, a far data dal 15 dicembre 2021, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Per loro, pertanto, la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio della professione.
Resta invariata la possibilità per i sanitari di poter richiedere dal medico di medicina generale (MMG) un attestato per il differimento o l’omissione della vaccinazione, purché sussista un comprovato pericolo per la salute.
Una importante novità riguarda poi la verifica dello stato vaccinale dei sanitari. In passato l’iter era il seguente:
- Ciascun Ordine professionale territorialmente competente aveva il compito di trasmettere alla regione o provincia autonoma di appartenenza l’elenco degli iscritti; parimenti, i datori di lavoro degli operatori che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, dovevano trasmettere l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica alla regione o provincia autonoma competente.
- Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome verificavano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti ivi rientranti.
- Nel caso in cui dalla verifica fossero risultati casi di sanitari non vaccinati, i loro nominativi sarebbero stati segnalati all’ASL di residenza.
- Compito della struttura poi era quello di richiedere al sanitario non vaccinato di produrre entro cinque giorni la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa e, decorso inutilmente detto termine, invitava formalmente senza ritardo l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’ASL doveva invitare l’interessato a trasmettere immediatamente comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
- Spirati infruttuosamente tutti i termini, alla struttura non rimaneva che prendere atto dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dandone immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore e all’Ordine di appartenenza e sospenderlo dallo svolgimento di prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 senza diritto a percepire retribuzione o altro compenso o emolumento altrimenti denominato.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 172 del 26-11-2021, la disciplina circa la verifica dello stato vaccinale dei sanitari cambia e gli Ordini professionali hanno acquisito maggior importanza nell’impianto predisposto dal legislatore:
- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, attraverso le rispettive Federazioni nazionali, che a tal scopo operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione.
- Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento, o ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
- Nel caso in cui l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
- L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
- La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
- La norma specifica che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Dunque, se in passato il compito degli Ordini professionali si limitava alla mera trasmissione alla regione di residenza del sanitario degli elenchi di iscritti, con la nuova normativa gli questi assumono un ruolo centrale ed in prima linea nel verificare e controllare il possesso delle certificazioni. Infatti, gli Ordini professionali assumono la competenza, piena ed esclusiva, ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato a verificare il completamento, da parte dei propri iscritti, dell’intero ciclo vaccinale, primario e comprensivo della dose di richiamo.
Si sottolinea, peraltro, come questo nuovo e più importante ruolo attribuito agli Ordini sia certificato anche sul versante privacy; infatti, essi ora vengono designati “responsabili del trattamento dei dati personali” e, pertanto, come previsto dalla specifica normativa, devono mettere in atto misure tecniche ed organizzative sufficienti a far sì che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR (ovvero il Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali) e garantisca la tutela dei diritti dei sanitari quali soggetti interessati al trattamento dei propri dati. Mentre in passato ciò non era richiesto.
Un accenno, infine, al tema della sospensione dall’albo professionale nel caso in cui il sanitario non si conformi all’obbligo vaccinale. Con la sospensione il sanitario rimane iscritto all’albo e permangono, pertanto, a suo carico tutti gli obblighi previsti dalla legge, incluso il pagamento del contributo annuo di iscrizione, l’osservanza del codice di condotta, il versamento dell’assicurazione obbligatoria, l’obbligo di rispettare la formazione continua. La cancellazione, al contrario, comporta da parte del sanitario il venir meno di tutti questi impegni in quanto viene depennato del tutto dall’albo.
Avv.ti Clementina Baroni e Giacomo Graziano
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